Informazioni

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Apprendistato a qualifica

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Conseguire una qualifica o un diploma professionale attraverso un percorso di formazione

Finalità
Attraverso il contratto di apprendistato è possibile conseguire la qualifica professionale triennale, anche per assolvere l'obbligo di istruzione oppure un diploma professionale. Ciò significa che il giovane può completare la formazione sul posto di lavoro in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale, come previsto dalla Riforma Moratti (art. 2 Legge n.53 del 28 marzo 2003).



Destinatari
Sono destinatari delle attività di formazione tutti i soggetti di età compresa tra i 15-25 anni, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, assunte con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Durata del contratto
In Veneto la durata del contratto è di tre anni (più un eventuale anno per il diploma) e riguarda tutti i settori privati.

Formazione
La Regione, il 23 aprile 2012, ha sottoscritto un accordo con le parti sociali in cui ha definito i profili formativi e il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda (anche in seguito all'accordo in conferenza Stato-Regioni stipulato ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs n. 167/11 per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012). L'accordo regionale stabilisce che la durata della formazione strutturata sia di 440 ore annue. Il monte ore da raggiungere all'interno e all'esterno dell'azienda si differenzia a seconda dell'età: per gli apprendisti al di sotto di 18 anni sono 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna all'azienda, l'inverso per i maggiorenni.

La Regione del Veneto finanzia sia la formazione esterna all'impresa sia le azioni di supporto per accompagnare l'apprendista nell'acquisizione delle competenze tecnico professionali. Per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale sono previste prove di verifica intermedie e un esame finale, con valorizzazione dell'effettiva acquisizione delle competenze. Ne consegue il riconoscimento di crediti formativi in ingresso ai percorsi per gli apprendisti maggiorenni che hanno già delle esperienze lavorative o formative.
I contratti collettivi definiscono modalità di erogazione della formazione aziendale.

Rispetto ai profili formativi per l'ottenimento di una qualifica o un diploma professionale i riferimenti attuali sono quelli indicati nell'allegato al decreto del 27 luglio 2011 derivato dall'accordo Stato-Regioni (Tecnostruttura).

Con il D. Lgs. 81/2015 l’apprendistato di primo livello è stato riformato mediante l’integrazione tra formazione e lavoro in un sistema duale che fa riferimento al Repertorio Nazionale delle Qualifiche.

Il nuovo contratto di apprendistato prevede la definizione di un piano formativo concordato fra l’istituzione formativa presso la quale l’apprendista sarà iscritto, l’azienda e l’apprendista stesso. Il Decreto stabilisce alcuni vincoli per la ripartizione oraria dell’attività fra formazione svolta presso l’istituzione formativa, formazione interna all’azienda e attività lavorativa. L’azienda non è tenuta al pagamento della retribuzione per le ore di attività di formazione svolta presso l’istituzione formativa, mentre per la formazione interna è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.