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La Cassa Integrazione in deroga: modalità di presentazione

Cassa integrazione in deroga

Cos'è la cig (Cassa Integrazione Guadagni) in deroga, chi ne ha diritto e come si richiede 

Questo ammortizzatore in deroga è stato introdotto con l'obiettivo di aiutare le aziende ad affrontare un periodo di crisi, per calo o mancanza di lavoro, commesse, o situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, consentendo di sospendere temporaneamente i dipendenti in forza. Dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali introdotta dal D.lgs. n. 148/2015 la Regione del Veneto ha inteso far fronte alla fase transitoria e alle relative difficoltà interpretative della norma con alcuni provvedimenti.

Chi può fare domanda di cassa integrazione in deroga
Nel 2017 possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga solo le aziende che hanno visto rigettata l'istanza di Cassa integrazione guadagni ordinaria, di cassa integrazione guadagni straordinaria, di Fondo di integrazione salariale, Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, purché i trattamenti di integrazione salariale in deroga abbiano avuto inizio entro la fine del 2016. Il trattamento può avere una durata massima di 6 mesi.

Secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro 2016 del 22/11/2016 di Integrazione delle Linee Guida per la Cassa integrazione in deroga 2016, al fine di utilizzare le risorse ancora disponibili sul triennio 2014-2016, fino al 31 dicembre 2016 hanno potuto presentare domanda di cassa integrazione in deroga le imprese industriali e artigiane di qualsiasi settore, le imprese del terziario, le cooperative, le aziende agricole, altri datori di lavoro non imprenditori in relazione ad una deroga alla normativa nazionale. Erano escluse da questo ammortizzatore le imprese del credito, dei servizi tributari e le imprese assicurative, imprese dello spettacolo con riferimento al personale artistico, datori di lavoro domestico, imprese armatoriali, compagnie e gruppi portuali, aziende del settore sanitario e socio-sanitario e del trasposto pubblico locale in regime di concessione o convenzione, imprese del settore della pesca. Il ricorso alla cassa in deroga ha sempre avuto carattere residuale perciò era necessario che l'azienda  non potesse utilizzare un altro ammortizzatore.

Per ciascuna unità produttiva, la cassa integrazione in deroga poteva avere una durata massima di 8 mesi purché i trattamenti iniziassero entro la fine dell'anno 2016, scalando il periodo già eventualmente fruito nel 2016. Per le imprese del Bacino Termale Euganeo del settore turistico-alberghiero la durata massima del trattamento era di 6 mesi, sempre che i trattamenti avessero inizio entro la fine del 2016, scalando il periodo eventualmente già fruito nel 2016.

Cassa integrazione in deroga

Per quali lavoratori
I lavoratori devono avere un'anzianità aziendale di almeno 90 giornate lavorative e nei loro confronti devono essere stati preventivamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità (permessi, banca ore ecc.), compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni. 
Hanno potuto beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inquadrati come operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci di cooperative con rapporto di lavoro dipendente, lavoratori somministrati, lavoratori a domicilio monocommessa.

Presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga
La domanda di cig in deroga deve essere presentata on line tramite il servizio CO Veneto, disponibile su ClicLavoro Veneto, entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

La Regione del Veneto ha rinnovato sino a fine 2020 la convenzione con alcuni istituti bancari per l'anticipazione del trattamento di Cassa integrazione in deroga ai lavoratori interessati nelle more della procedura di erogazione da parte dell'Inps.

Per informazioni
Per informazioni è disponibile il numero verde di Veneto Lavoro 800 351 601
Per l'Inps Veneto è disponibile il numero 803 164 (contact center); indirizzo email: sostegnoreddito.veneto@inps.it