Informazioni

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DIS-COLL

DIS-COLL

Indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto e, per eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2017, per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è prevista una forma di sostegno al reddito denominata Dis-coll. Tale sostegno al reddito sostituisce l'indennità una tantum per i collaboratori introdotta dalla Riforma Fornero. Tale ammortizzatore, inizialmente previsto fino alla 31 dicembre 2016,  è stato prima esteso con il Decreto "Milleproproghe" fino al 30 giugno 2017 e poi reso stabile con il cosiddetto "Jobs Act sul lavoro autonomo", che ne ha inoltre modificato ed esteso la platea di destinatari e le condizioni di accesso. 

Sono destinatari i collaboratori coordinati a progetto e i collaboratori coordinati continuativi, anche della pubblica amministrazione, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca che:

  • abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
  • siano in stato di disoccupazione e abbiano rilasciato al Centro per l'Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità ad attività lavorativa (DID);
  • abbiano almeno tre mesi di contribuzione accreditati alla gestione separata a valere dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica il requisito ulteriore di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.


Sono esclusi:

  • gli iscritti anche ad altre Gestioni Inps;
  • gli amministratori e i sindaci di società; 
  • i pensionati.








Durata
La durata di tale indennità sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del lavoro fino a quest'ultima data, in ogni caso la durata massima non può superare i 6 mesiLa fruizione è condizionata alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del beneficiario. Per il periodo di fruizione della DIS-COLL non ci sarà la contribuzione figurativa.

Calcolo
L'importo di questa indennità sarà pari al 75% del reddito medio mensile, se questo è pari o inferiore a € 1.195,00; per un reddito superiore, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00. Il valore massimo dell'indennità in ogni caso non potrà superare € 1.300,00 mensili. L'indennità subirà poi un decremento del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Domanda
Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare in modalità telematica apposita istanza all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto. L'INPS riconoscerà il beneficio sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Decadenza
Il beneficiario decade dall'indennità nel caso vi sia:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza aver comunicato all'INPS il reddito che presume trarre dalla predetta attività. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità DIS-COLL.


Per maggiori informazioni è possibile consultare il D.Lgs n. 22/2015  e la legge n. 81/2017 (articolo 7), nonché la sezione dedicata del sito dell'Inps, www.inps.it.