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Le forme di lavoro: il lavoro parasubordinato, Co.co.co e Co.co.pro

Il lavoro parasubordinato

Caratteristiche del lavoro autonomo e del lavoro subordinato

Il lavoro "parasubordinato", che intercorre tra due soggetti, il "collaboratore" (ossia chi presta l'attività lavorativa) e il "committente" (ossia chi beneficia dell'opera lavorativa), si definisce come tale perché presenta caratteristiche proprie, in parte, del lavoro autonomo e, in parte, del lavoro subordinato.
Il collaboratore, infatti, analogamente ad un lavoratore autonomo, si impegna a compiere un'opera o un servizio a favore del committente, senza alcun vincolo di subordinazione ma, a differenza dei lavoratori autonomi, gli vengono estese delle prestazioni e delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati (quali, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, l'indennità di malattia, l'indennità di maternità, la tutela in caso di infortunio).

Dal 24 giugno 2015 non è possibile instaurare rapporti di collaborazione a progetto, mentre i rapporti già in essere continueranno ad essere disciplinati dalla normativa precedente.

Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Gli unici contratti di collaborazione esclusi da queste forme di subordinazione sono:

  • le collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, da Accordi Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

  • le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;

  • le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;

  • le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.

Stabilizzazione di rapporti di collaborazione
Qualora, in relazione a rapporti di collaborazione (co.co.co., co.co.pro.), l’azienda volesse stabilizzare il lavoratore, sempre dal 1° gennaio 2016 è possibile assumere ex collaboratori a tempo indeterminato, senza l’applicazione delle sanzioni amministrative collegate all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedentemente sottoscritto. Azienda e collaboratore devono sottoscrivere un accordo in sede protetta (Direzione del Lavoro, Sindacati/Associazioni datoriali o Commissione di Certificazione) con il quale:

  • il lavoratore rinuncia ad eventuali pretese sulla riqualificazione del rapporto di collaborazione cessato;
  • il datore di lavoro, nei successivi 12 mesi, non licenzi il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.
     

Le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione di attestare l'assenza di tali requisiti ostativi. Il lavoratore, in questa fase, potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro che assumono coloro con cui hanno avuto un precedente rapporto di collaborazione, anche a progetto, o i titolari di partita IVA con cui hanno intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del beneficio dell’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro antecedenti. I datori di lavoro che decideranno di beneficiare di questa sanatoria dovranno sottoscrivere con il lavoratore dei verbali di conciliazione stragiudiziale in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o presso le commissioni di certificazione – e non potranno recedere dal rapporto di lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione, salvo che non si configuri un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Nelle pubbliche amministrazioni il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche suddette scatta a partire dal 1° gennaio 2019.

Riferimenti normativi
D.lgs. n. 81 del 15/06/2016