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Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo determinato

La disciplina dei contratti a termine prevede un limite di 24 mesi di durata massima e la necessità di esplicitare la causale per contratti superiori ai 12 mesi 

Il contratto a termine, che in passato costituiva l'eccezione rispetto alla regola del contratto a tempo indeterminato, è diventato negli ultimi anni sempre più frequente e oggetto di ripetute modifiche normative. Il legislatore è intervenuto sulla disciplina del contratto a termine dapprima liberalizzando il ricorso a tale forma contrattuale come spinta per il rilancio occupazionale post crisi e, recentemente, restrigrendone nuovamente le maglie, sia in termini di durata che di ambito di applicazione, come risposta alla sua anomala espansione rispetto a forme più stabili.

In un contratto a termine viene indicata una data di cessazione (scadenza che può essere stabilita in maniera esplicita con una data precisa  ad esempio 30/06/2001  oppure con riferimento ad un evento futuro e certo ma del quale è incerta la data esatta – ad esempio se è stipulato per sostituire una lavoratrice assente per maternità sarà usata una dicitura tipo "…fino al rientro in servizio della lavoratrice sostituita…" – e in coincidenza del quale si ha la cessazione del rapporto di lavoro).

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, che ha assorbito quanto già previsto con la Legge n. 74/2014, con cui erano state introdotte importanti novità per i rapporti a tempo determinato stipulati a partire dal 21 marzo 2014. La Legge n. 96/2018 è intervenuta sulla normativa vigente riducendo la durata massima del contratto a tempo determinato (da 36 mesi a 24 mesi), limitando il numero di proroghe possibili (da 5 a 4) e reintroducendo il sistema della causale, ovvero la necessità di esplicitare il motivo del ricorso al contratto a tempo determinato al superamento dei 12 mesi.

La durata del contratto a tempo determinato per la stessa attività lavorativa (anche in somministrazione) può essere complessivamente di 24 mesi, proroghe e rinnovi compresi. I contratti di durata superiore a 12 mesi, ad eccezione di quelli stagionali, sono tuttavia possibili solo in presenza di una causale relativa ad una delle seguenti condizioni, pena la trasformazione a tempo indeterminato:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; 
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.


Tali condizioni devono essere esplicitate nell'atto scritto. 

Il termine del contratto può essere 
prorogato, nel caso in cui la durata iniziale sia inferiore ai 2 anni, per un massimo di 4 volte indipendentemente dal numero di rinnovi e a condizione che l'attività lavorativa sia la medesima rispetto a quanto stabilito in sede di stipula del contratto iniziale. 

In caso di rinnovo contrattuale deve essere rispettato il periodo di sospensione (10 giorni se la durata iniziale del contratto è inferiore ai 6 mesi, 20 giorni se è superiore a sei mesi).

Il superamento del periodo di durata massima di questo contratto o la mancata apposizione della causale nei casi previsti, a meno che non sia assistito dalla procedura di convalida presso l'Ispettorato del Lavoro, è sanzionato con la conversione del contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Si consente al datore di lavoro di stipulare contratti a tempo determinato nel limite del 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato. Il mancato rispetto di questo limite comporta una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro.

Sono esenti dal qualsiasi limite quantitativo i contratti a tempo determinato stipulati:

  • in fase di avvio di nuove attività;
  • da startup innovative per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società;
  • per lo svolgimento di attività stagionali;
  • per  spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
  • per la sostituzione di lavoratori assenti;
  • con lavoratori di età superiore a 50 anni.


In relazione al diritto di precedenza previsto in favore del lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda entro i successivi 12 mesi, viene riconosciuto che per le lavoratrici il congedo obbligatorio di maternità, intervenuto nell'esecuzione di un precedente contratto a termine, concorra a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile al diritto di precedenza. Alle lavoratrici è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.

Il lavoratore a tempo determinato non può essere discriminato rispetto ai colleghi a tempo indeterminato per quel che riguarda ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (in proporzione al periodo lavorativo prestato).

Il contratto a tempo determinato può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato, previo consenso del lavoratore.