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Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

Per il legislatore è la forma comune di rapporto di lavoro


Il rilievo di questa tipologia contrattuale, la cui caratteristica preminente è che 
non prevede l'apposizione di un termine finale di durata, viene sottolineato dal legislatore che definisce il lavoro subordinato a tempo indeterminato quale “forma comune di rapporto di lavoro”.

A partire dal 7 marzo 2015, agli assunti a tempo indeterminato si applica il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede l'applicazione della nuova disciplina sul licenziamento illegittimo.

In caso di licenziamento illegittimo di un operaio, un quadro o un intermedio assunto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, viene riconosciuto al lavoratore un indennizzo economico crescente in rapporto all'anzianità di servizio. Il risarcimento sarà pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi. Per evitare il contenzioso giudiziario si può ricorrere alla nuova "conciliazione facoltativa incentivata": il datore di lavoro può offrire dalle 3 alle 27 mensilità (una per ogni anno di servizio) esenti da tasse e, accettando, il lavoratore rinuncia al contenzioso giudiziario nei confronti del datore di lavoro. 

Il
reintegro rimane possibile solo in caso di licenziamenti discriminatori, nulli o, per i licenziamenti disciplinari, se viene accertata la non sussistenza del fatto contestato. Nei licenziamenti per motivi economici, l'indennizzo è l'unica possibilità.

Nello specifico:

  • Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro. 
  • Per i licenziamenti disciplinari resta il reintegro nei casi in cui sia accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato"; negli altri casi di licenziamento ingiustificato, al lavoratore sarà riconosciuto un indennizzo economico, commisurato all'anzianità di servizio. 
  • Per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione di procedure o dei criteri di scelta, si applica lo stesso indennizzo valido per i licenziamenti individuali (da 6 a 36 mesi); la reintegrazione nel posto di lavoro rimane possibile solo se il licenziamento è comunicato esclusivamente in forma orale.
     

Per le piccole imprese, la reintegrazione nel posto di lavoro resta solo per licenziamenti nulli e discriminatori, mentre in tutti gli altri casi è prevista un'indennità crescente fino a un massimo di 6 mensilità.

Riferimenti normativi
D. Lgs. n. 81 del 15/06/2016
D. Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015
Legge n. 96 del 9 agosto 2018