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Le tipologie di lavoro dipendente: il telelavoro

Il telelavoro

Lavoro a distanza grazie alle tecnologie informatiche

telelavoroTra le nuove modalità di lavoro che si stanno sviluppando nel nostro Paese negli ultimi anni c'è anche il telelavoro. Questa particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, pur essendo presente in diversi accordi aziendali, nel settore privato non è attualmente disciplinata da una legge (si utilizza, infatti, come riferimento un Accordo Interconfederale stipulato nel 2004 e la regolamentazione è affidata alla contrattazione collettiva); nella Pubblica Amministrazione, invece, la materia è stata introdotta per la prima volta dall'art. 4 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 (cosiddetto Bassanini ter) e successivamente disciplinata dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 (regolamento del telelavoro nella Pubblica Amministrazione).

Il telelavoro è, in definitiva, lavoro a distanza, svolto in un luogo che non coincide con i locali dell'azienda ma nel contempo funzionalmente collegato ad essa grazie all'ausilio di strumenti telematici e tecnologie informatiche (computer, fax, telefono, smartphone, tablet ecc.).

Può assumere diverse forme tra le quali ricordiamo:

  • telelavoro domiciliare (cosiddetto homework), in cui il lavoratore svolge la sua attività lavorativa dalla propria abitazione, i contatti ed i rapporti con la sede di lavoro avvengono tramite le apparecchiature tecnologiche a disposizione. Un esempio di telelavoro domiciliare è quello fornito da alcuni servizi telefonici (ad esempio telemarketing), che vengono effettuati da lavoratori/trici dalla propria abitazione;
  • telelavoro mobile (cosiddetto deskless job), in cui il lavoro viene svolto da una postazione telematica mobile, nella maggioranza dei casi tramite un computer portatile, un modem e un telefono cellulare o tablet. Con questa attrezzatura il lavoratore può, ad esempio, recarsi dai clienti e da lì collegarsi con l'ufficio per inviare ordini, aggiornare quotazioni, fare teleconferenza con esperti e tecnici in sede;
  • telelavoro in centri satellite (cosiddetto telelavoro remotizzato), in cui il lavoro viene svolto in strutture, vicine all'abitazione del lavoratore, che offrono servizi telematici.
     

Il ricorso al telelavoro è una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore che possono prevederlo come modalità di svolgimento della prestazione fin dall'inizio del rapporto di lavoro oppure successivamente, per sopravvenute esigenze. Proprio perché si tratta di una scelta volontaria, il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro né una modifica delle condizioni contrattuali pattuite. Analogamente, qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore (per esempio per poter conciliare meglio il lavoro con le esigenze della vita familiare), l'imprenditore potrà accettare o rifiutare la richiesta.

Di fatto, quindi, il passaggio al telelavoro consiste semplicemente nell'adozione di una diversa modalità di svolgimento della prestazione e non ha alcun riflesso sullo status del telelavoratore che fruisce dei medesimi diritti (legali e contrattuali) previsti per un lavoratore che svolge l'attività nei locali dell'impresa.

Tale tipologia contrattuale si sta diffondendo soprattutto nel settore terziario (commercio, telecomunicazioni, pubblica amministrazione).

Negli ultimi anni, con alcuni interventi normativi, sono state introdotte misure per favorire il ricorso al telelavoro, soprattutto al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'inserimento dei lavoratori disabili e il reinserimento dei lavoratori in mobilità. Anche nel Jobs Act è stato agevolato il ricorso delle aziende al telelavoro. Infatti i datori di lavoro privati che consentano ai dipendenti di svolgere la prestazione lavorativa in remoto per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, come ad esempio quelli posti per l’assunzione di personale tramite contratto di somministrazione (art. 23, D.lgs. n. 80/2015).

Riferimenti normativi
D.lgs. n. 81 del 15/06/2015