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Contratto di apprendistato

Contratto di apprendistato

Contratto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato che si caratterizza per la parte formativa che si aggiunge alla parte lavorativa.

È  stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno delineato i contorni. Il D.lgs. n. 81/2015, che disciplina i contratti di lavoro, ha abrogato il Testo Unico sull'apprendistato e ha maggiormente integrato l'apprendistato, in particolare le due tipologie finalizzate all’ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario, in un “sistema duale” costruito sull'alternanza scuola-lavoro che consente ai giovani italiani, dalle scuole secondarie fino all'università, di conseguire un titolo di studio lavorando.

contratto apprendistato
Il contratto di apprendistato è rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni anche se, per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.

In generale è prevista la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale, quest'ultimo può essere redatto in forma sintetica all'interno del contratto e definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli enti bilaterali.

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi.


Durante l'apprendistato si applicano le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo; nel contratto di apprendistato di 1° livello costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Il rapporto di lavoro instaurato con il contratto di apprendistato continua come normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se nessuna delle parti recede.

Il contratto prevede:

  • divieto di retribuzione a cottimo per l'apprendista;
  • la presenza di un tutore o referente aziendale;
  • possibilità di prolungare il periodo formativo del contratto di apprendistato qualora venga interrotto da una causa involontaria superiore a trenta giorni (es.: malattia, infortunio, maternità ecc.);
  • possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché dei percorsi di istruzione degli adulti.


Il numero massimo di apprendisti che un datore può assumere (direttamente o indirettamente per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro) è fissato nel rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori. Il datore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne ha meno di tre), può assumere al massimo tre apprendisti. In ogni caso non può assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Il datore, fino a quando non sarà completamente operativo il libretto formativo, può rilasciare una dichiarazione per l’accertamento e per la certificazione delle competenze e della formazione svolta dall’apprendista.

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi.

1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

È un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato di giovani qualificati e diplomati ai fini del consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, così come il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno qualora conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Una volta conseguito il titolo, questo contratto di apprendistato può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

2. Apprendistato professionalizzante

È un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale possono essere assunti mediante apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione per acquisire nuove competenze per reinserirsi nel mondo di lavoro.

3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

È un contratto di lavoro per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, per il praticantato per l’accesso alle professioni che prevedono l'iscrizione all'ordine professionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività pubblici o privati, i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Rispetto alla formazione le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano regolamentano la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione. In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è demandata ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.