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Le tipologie di lavoro dipendente: il contratto di somministrazione lavoro

Contratto di somministrazione lavoro

Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per svolgere attività presso l'utilizzatore

Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:

  • un'agenzia per il lavoro (somministratore);
  • un'impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore);
  • il lavoratore.


Il lavoratore è assunto e retribuito dal somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'utilizzatore. Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (agenzia di somministrazione, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la propria prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.

L'attività di somministrazione non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle "agenzie per il lavoro" che, dimostrando di possedere determinati requisiti (tra cui una certa solidità finanziaria), siano state preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e risultino iscritte in un apposito Albo informatico affidato alla Direzione generale per il mercato del lavoro (trattasi di un registro elettronico, consultabile sul sito Cliclavoro nazionale, www.cliclavoro.gov.it). Qualora l'agenzia di somministrazione non operi con serietà nel mercato del lavoro (si pensi, ad esempio, al mancato pagamento delle retribuzioni o al mancato versamento dei contributi per i lavoratori somministrati), la Direzione generale per il mercato del lavoro può cancellarla da questo Albo e revocarne l'autorizzazione. Gli estremi del provvedimento di autorizzazione, quindi, costituiscono uno degli elementi fondamentali del contratto di somministrazione che deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta.

La somministrazione di lavoro può avvenire per qualsiasi categoria di lavoratori subordinati (ovvero operai, impiegati, quadri e dirigenti). I lavoratori somministrati hanno nei confronti dell'impresa utilizzatrice gli stessi doveri dei lavoratori dipendenti.

Relativamente alle tutele, essi hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte (oltre alle ore effettivamente lavorate, devono essere retribuite le ore di ferie, permesso, le festività, la malattia, l'infortunio e ogni altro istituto previsto dal Ccnl applicato dall'impresa utilizzatrice); hanno diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio; hanno diritto di esercitare presso l'utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici; ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione.

L'agenzia somministratrice ha l'obbligo di retribuire il lavoratore e di versare i contributi Inps e i premi Inail nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Gli oneri retributivi e previdenziali, con l'aggiunta di una percentuale, che costituisce il guadagno dell'agenzia stessa per il servizio di somministrazione, sono rimborsati all'agenzia dall'utilizzatore.

È previsto che l'utilizzatore sia solidalmente responsabile con il somministratore in caso di insolvenza di quest'ultimo, sia per le retribuzioni che per i contributi dei lavoratori (ciò significa che se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questi può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo).

Il somministratore deve informare il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale, nonché formare e addestrare i lavoratori all'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che debbono svolgere; è rimessa all'autonomia delle parti contraenti la possibilità di trasferire tali obblighi in capo all'utilizzatore mediante il contratto di somministrazione, con l'unico limite di darne indicazione nel contratto di lavoro. In capo all'utilizzatore grava poi un obbligo di informazione, nel caso di mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici; lo stesso utilizzatore è anche tenuto all'osservanza nei riguardi del lavoratore somministrato di tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Al termine della missione è possibile per l'utilizzatore assumere il lavoratore (ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione è considerata nulla salvo che al lavoratore sia corrisposta un'adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore).

Esistono due tipologie di somministrazione:

  • a tempo determinato (assimilabile al vecchio "lavoro interinale");
  • a tempo indeterminato (denominata anche "staff leasing").


La Pubblica Amministrazione può stipulare solo contratti di somministrazione a tempo determinato.

Somministrazione a tempo determinato

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione. La durata massima consentita (in capo all'utilizzatore) è di 24 mesi complessivi.

A solo scopo esemplificativo, questo contratto potrebbe essere proposto anche solo per qualche giorno, per sostituire lavoratori assenti per malattie, infortuni, ferie: trattasi, infatti, di una tipologia contrattuale estremamente flessibile, che può rappresentare un'opportunità, se si è disponibili a lavorare per brevi periodi o se si svolgono altre attività, per capire cos'è un'azienda, per conoscere contesti lavorativi diversi, per accumulare esperienze lavorative da spendere nella costruzione del curriculum; infine, potrebbe anche portare ad un inserimento stabile e duraturo all'interno di un'azienda che in tale periodo può valutare potenzialità e capacità.

Nel caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore è soggetto in linea di massima alla disciplina del contratto a termine.

Il contratto è prorogabile con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

I periodi di missione devono essere conteggiati al fine del computo del periodo massimo di 24 mesi di contratti a tempo determinato, dopo il quale per il datore di lavoro scatta l'obbligo di assumere a tempo indeterminato il lavoratore. Ciò vale, però, solo se si verificano le seguenti condizioni: la missione è stata svolta da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dall'Agenzia di somministrazione (vengono quindi esclusi i lavoratori che hanno con l'Agenzia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato); durante la missione il lavoratore ha svolto mansioni equivalenti a quelle per le quali ha lavorato con il contratto a termine.

Somministrazione a tempo indeterminato

Il D.lgs n. 81/2015 ha esteso tale istituto, prima limitato ad alcune specifiche attività, a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, con un solo limite di tipo quantitativo. Lo staff leasing, infatti, potrà essere utilizzato nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. Tale percentuale potrà essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore. Può essere somministrato a tempo indeterminato solo il lavoratore assunto a tempo indeterminato presso l'agenzia di lavoro. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di lavoro ha diritto ad un’indennità di disponibilità per i periodi in cui non è in missione presso un utilizzatore. L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministero del lavoro.

Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sono tenute al versamento della contribuzione per il finanziamento del Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito previsto dal D.lgs. n. 276/2003 da calcolare in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale in somministrazione.