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Contratto di formazione lavoro

Contratto di formazione lavoro

Rapporto di lavoro che può essere stipulato solo dalle Pubbliche Amministrazioni

Per espressa previsione del legislatore, a partire dal 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, ovvero del D.Lgs. 276/2003, la cosiddetta legge Biagi) il contratto di formazione e lavoro (cosiddetto CFL) può esser stipulato solo dalle Pubbliche Amministrazioni. Per le aziende del settore privato, infatti, la suddetta legge lo ha sostituito con un altro contratto, denominato contratto di inserimento.

Il contratto di formazione e lavoro è un contratto a tempo determinato avente finalità formative (cosiddetto contratto a causa "mista", in quanto, oltre alla causa tipica del contratto di lavoro, che consiste nello scambio tra lavoro e retribuzione, è previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, di fornire la formazione).

Tale contratto, stipulabile con giovani tra i 16 e i 32 anni (il requisito dell'età deve essere posseduto al momento dell'assunzione), può essere:

  • per l'acquisizione di professionalità intermedie o elevate (contratto di tipo A). In questa ipotesi il contratto può durare fino a 24 mesi ed è prevista la fornitura da parte del datore di lavoro di formazione, pari a 80 ore (per acquisizione di professionalità intermedie) o 130 ore (per l'acquisizione di professionalità elevata);
  • per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (contratto di tipo B. In questo caso la durata del contratto non può superare i 12 mesi e sono previste almeno 20 ore di formazione).

Il datore di lavoro (ossia le amministrazioni pubbliche) che assume con contratto di formazione e lavoro deve redigere un progetto formativo, soggetto ad approvazione da parte di organi competenti, in cui devono essere specificati, ad esempio, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro cui fa riferimento la Pubblica Amministrazione, la qualifica richiesta oggetto della formazione, il livello iniziale e finale, la durata del contratto di formazione e lavoro. Inoltre, dovrà essere allegato l'iter formativo che indichi il percorso teorico e pratico idoneo al raggiungimento della qualifica prevista.

Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato in forma scritta, può essere sia a tempo pieno che a tempo parziale (sempre che sia stato previsto dal progetto e che sia considerato congruo al raggiungimento dell'obiettivo formativo) e può essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato.