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Contratto a tempo pieno (full time) e a tempo parziale (part time)

Contratto a tempo pieno (full time) e a tempo parziale (part time)

Le differenze fra i due tipi di contratti 

contratto full time e part time

I contratti di lavoro a tempo pieno sono i contratti maggiormente diffusi e prevedono un orario di lavoro generalmente stabilito in 40 ore settimanali (ai sensi del D. lgs. 66/2003 art. 3 c. 2 e ove non diversamente sancito dalla contrattazione collettiva applicata).

Il contratto a tempo parziale, che a differenza di altri Paesi europei non è molto diffuso in Italia, ha un orario che risulta inferiore a quello a tempo pieno. Gli ultimi interventi legislativi, volti a un riordino e semplificazione delle tipologie contrattuali (Jobs Act), hanno interessato anche e soprattutto questa tipologia.

Sebbene la norma non contenga più una specifica definizione, la riduzione dell'orario di lavoro può essere:

  • di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario normale giornaliero;
  • di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • di tipo misto, quando contempla una combinazione delle due forme precedenti.


Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova e contenere l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa e della precisa collocazione temporale dell’orario. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione può avvenire anche attraverso un rinvio ai turni programmati su fasce orarie prestabilite.

Riprendendo le indicazioni comunitarie ispirate a facilitare lo sviluppo del contratto part time su base volontaria e a contribuire all'organizzazione flessibile dell’orario di lavoro, il datore di lavoro può richiedere il lavoro supplementare entro i limiti del normale orario contrattuale anche in relazione alle giornate, alle settimane  o ai mesi. È estesa ad ogni forma di part time la possibilità di variare l’orario di lavoro o la distribuzione delle giornate diversamente rispetto a quanto pattuito, con un preavviso di due giorni lavorativi. Il datore può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate, con una maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare qualora abbia esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

In mancanza di disciplina da parte del contratto collettivo, le parti possono stabilire clausole elastiche per iscritto davanti alle commissioni di certificazione, con la possibilità per il lavoratore di farsi assistere. Le clausole prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e aumentarne la durata, non eccedendo il limite del 25 % della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il mancato rispetto di quanto pattuito nelle clausole elastiche comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

Su accordo scritto delle parti è ammessa la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi patologie invalidanti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. È riconosciuta una priorità di conversione da contratto a tempo pieno a tempo parziale nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie invalidanti del coniuge, del figlio, del genitore del lavoratore. Alla stessa stregua tale priorità è riconosciuta ai parenti di disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La possibilità di trasformazione dell'orario di lavoro a tempo parziale è inoltre possibile per i lavoratori genitori che lo chiedano in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Riferimenti normativi
D. Lgs. n.81 del 15/06/2015